Mettiamo in evidenza questa novità scovata dal nostro amico Renato B. (e segnalata sul Forum). Se non avete pazienza, e volete "vedere le carte", andate alla preoccupante conclusione dell'Art. 1!
Renato scrive sul Forum: Alla vostra attenzione pongo copia della PdL 620 -Camera dei Deputati- inerente la modifica dell'art.33 della Costituzione Italiana. Dopo aver depredato la scuola pubblica dai fondi per una corretta gestione. Questo è un'ulteriore tentativo di dare una spallata alla laicità dello Stato. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI N. 620 — PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAPARINI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CALLEGARI,CONSIGLIO, COTA GUIDO DUSSIN, FAVA, FORCOLIN, GIDONI,GRIMOLDI, LANZARIN, LAURA MOLTENI, MONTAGNOLI,MUNERATO, NEGRO, PASTORE, PINI, POLLEDRI,REGUZZONI, VANALLI Modifica all’articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale Presentata il 30 aprile 2008 ONOREVOLI COLLEGHI ! – La Costituzione repubblicana fu approvata in un contesto storico-politico assai diverso da quello attuale e richiede percio` di essere ripensata in diverse sue parti. Mentre i primi 54 articoli della Costituzione (parte prima) rappresentano il perno delle disposizioni che determinano i fini che lo «Stato istituzione» deve perseguire per realizzare l’assetto politico-sociale – sono cioè quell’insieme di norme ove è contenuta la « formula politica » della nostra Costituzione – la parte seconda rappresenta il tessuto dispositivo, istitutivo e organizzativo dell’intero ordinamento della Repubblica italiana. Diversi sono stati i tentativi di revisione costituzionale che hanno interessato la parte seconda della Costituzione, prima attraverso l’istituzione della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, poi con l’approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sottoposta a referendum confermativo il 7 ttobre 2001. La parte prima della Costituzione è stata invece interessata solo da limitate revisioni e richiede in più punti di essere aggiornata. Non c’è dubbio che la stessa ridefinizione delle funzioni tra centro e periferia in atto nel nostro ordinamento, nonché il riassetto dei rapporti tra potere pubblico e autonomia dei privati abbiano dei riflessi sulla parte prima della Costituzione. Per tali ragioni si avverte l’esigenzadi modificare alcuni articoli della parte prima della Costituzione per meglio armonizzarli con le recenti modifiche strutturali apportate alla nostra Carta. In particolare il tema dell’istruzione è stato oggetto di rilevanti interventi che hanno valorizzato il ruolo delle regioni e delle autonomie scolastiche, come si rileva dal tenore del nuovo articolo 117 della Costituzione. L’esigenza di revisione della Carta costituzionale nel merito appare riconducibile, sul piano logico prima ancora che giuridico, all’entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62, laddove il legislatore ordinario ha inteso definire le scuole paritarie – private o degli enti locali – collocandole all’interno del sistema nazionale di istruzione, unitamente alle scuole statali e attribuendo loro l’idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. A tale fine il provvedimento ha dettato diritti e obblighi di questa ategoria di scuole, prevedendo altresì una disciplina transitoria – della durata massima di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge – per le scuole che non intendano chiedere il riconoscimento della parita` e continuino ad applicare le disposizioni del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, relative alle scuole non statali. Appare quindi opportuna una revisione dell’articolo 33 della Costituzione al fine di eliminare, al terzo comma, l’inciso « senza oneri per lo Stato », quanto alla facolta` di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione. In realtà l’espressione che si vuole sopprime, frutto dell’« emendamento Corbino», non intendeva dire, come spiegò lo stesso presentatore dell’emendamento, che lo Stato non può mai intervenire a favore degli istituti privati, ma solo che nessun istituto privato può sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. Sembra piu` che mai attuale ora, alla luce della nuova normativa, una rilettura di questo inciso in modo da dare una copertura costituzionale all’istituto del « buono scuola » già introdotto a livello regionale in Veneto e in Lombardia. Il principio di eguaglianza, sancito nella stessa Carta costituzionale, non può infatti dirsi pienamente attuato se non si rimuovono gli ostacoli che, di fatto, limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, ampliando la possibilità di insegnamento, eliminando la disparità finanziaria di fatto esistente a danno di coloro che scelgono di frequentare un’istituzione scolastica privata. Partendo da tale punto, è necessario infatti che lo Stato metta a disposizione i mezzi economici idonei affinché possa nel concreto realizzarsi un sistema scolastico pluralistico. La riforma proposta avrebbe, infine, il pregio di riconoscere che anche i privati possono concorrere alla realizzazione di funzioni pubbliche e ciò in piena armonia con il principio di sussidiarieta` orizzontale.
ART. 1. 1. Al terzo comma dell’articolo 33 della Costituzione, le parole: « , senza oneri per lo Stato » sono soppresse.
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