ࡱ> >ybjbjcTcT.>>b'/: : ~4(8& defn"D@\eeeeeee$gjH+e$!"$!$!+e4@e%%%$!e%$!e%%N[a@[!__0dVe0e_pj!j`aa&j%bl6%t:lll+e+e#llle$!$!$!$!jlllllllll: D:BOZZA AD USO INTERNO P.D. Delibera N. Oggetto: approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI IL CONSIGLIO COMUNALE Su proposta dellAssessore allAmbiente e Politiche Giovanili; Premesso che: Il Comune ha approvato il Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria con Delibera di Consiglio Comunale n.99/27696 del 9 luglio 1999; Il Regolamento stato successivamente modificato con deliberazione del Commissario straordinario nelle competenze del Consiglio Comunale n.39 del 28/2/2000; modificato e integrato con Delibera del Consiglio Comunale n.42 in data 13.03.2006; modificato e integrato con Delibera del Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2007, e da ultimo modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.65 del 16.06.2008; Con Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 2010 stato istituito il registro comunale della cremazione in ossequio alla legge regionale n.24 del 25 settembre 2010 successivamente abrogata dalla legge regionale n.18 del 4 marzo 2010; Ricordato che: La Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 2010 ha disposto altres di istituire la tariffa per la dispersione delle ceneri allinterno dei Cimiteri, secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 16 maggio 2006 Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali; Considerato che: Lart.2 della Legge 30 marzo 2001, n.130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, introduce modifiche all'articolo 411 del codice penale, cos prevedendo: Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volont del defunto. La legge regionale 4 marzo 2010, n.18 recante: Norme in materia funeraria ha dato attuazione a quanto ulteriormente previsto dalla legge 30 marzo 2001, n.130 in materia di cremazione, dispersione, conservazione e affido ceneri; La legge regionale 4 marzo 2010, n.18, pubblicata sul BUR n 21 del 9 marzo 2010, prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche disposizioni tecniche di attuazione: in attesa dell'adozione della delibera di Giunta la norma transitoria stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni tecniche in vigore; La legge regionale sopra richiamata, tende a definire una disciplina organica della materia funeraria, e va considerata in un quadro normativo che integra quanto gi stabilito dal vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 recante: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria; La legge regionale 4 marzo 2010, n.18 costituisce, sulla base della riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, attuata con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in applicazione del principio di sussidiariet verticale, la normativa di riferimento per lambito territoriale della Regione del Veneto; Tenuto conto che: lart. 54 della legge regionale 4 marzo 2010, n.18, ai commi 5 e 6, prevede che entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285; Acclarato che: la legge regionale 4 marzo 2010, n.18 allarticolo 3 stabilisce i compiti dei Comuni ai fini dellapplicazione delle norme in materia funeraria; la legge regionale sopracitata prevede importanti novit in materia di affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri ed introduce, allarticolo 53, sanzioni a carico dei trasgressori della legge, di competenza del Comune; ai sensi del comma 3, dellarticolo 3 della medesima legge regionale, il Comune deve esercitare le funzioni di vigilanza avvalendosi dellAzienda ULSS per gli aspetti igienico sanitari. Vista: la bozza di regolamento allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; Considerato che: lart 3, comma 9, del suddetto regolamento prevede che la dispersione nel territorio di Venezia, sia in area cimiteriale che in natura, avverr alla presenza del Cerimoniere incaricato dal Comune che provveder anche alla stesura del verbale delle operazioni di dispersione; Ritenuto pertanto necessario approvare il regolamento di cui sopra in ossequio alla normativa statale e regionale in materia e predisporre un servizio da parte del gestore dei servizi cimiteriali, per la vigilanza delle effettuazione delle operazioni di dispersione delle ceneri; Visti: gli accordi e le convenzioni tra Stati in materia funeraria vigenti nel nostro Paese; il Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 recante: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria; la Circolare del Ministero della Sanit 24 giugno 1993, n.24, recante: Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n.285/90: circolare esplicativa; la Circolare del Ministero della Sanit 31 luglio 1998 n.10 recante: Regolamento di polizia mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa; la Legge 30 Marzo 2001, n.130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"; il Decreto Ministeriale 1 luglio 2002, del Ministro dellInterno di concerto con il Ministro della Salute, recante: Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali, cos come modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale del Ministro dellInterno di concerto con il Ministro della Salute del 16 maggio 2006; il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, recante: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179; il Decreto Ministeriale del Ministro della Sanit 12 aprile 2007; La legge regionale 4 marzo 2010, n.18 recante: Norme in materia funeraria; il Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 99/27696 del 9 luglio 1999 e le successive modifiche ed integrazioni; Sentiti lAzienda ULSS 12 Veneziana ed il Gestore dei cimiteri comunali; Visto il parere di regolarit tecnica del Direttore della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio, e del Dirigente dello Stato civile ., per quanto di competenza, ai sensi dellart. 49 del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267; Visto il parere della competente Commissione Consiliare; A voti unanimi D E L I B E R A di approvare, per quanto espresso in premessa, nel Comune di Venezia il REGOLAMENTO COMUNALE di AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI, allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale; di istituire la tariffa per il servizio di cui al comma 9 dellart 3 del regolamento allegato A per leffettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione delle ceneri in natura nelle aree esterne ai cimiteri e redazione triplice del verbale; di dare mandato alla Giunta Comunale di determinare sia la tariffa di dispersione delle ceneri nelle aree cimiteriali secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 16 maggio 2006 Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali, sia la tariffa per leffettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione di cui al precedente punto 2 della presente deliberazione di stabilire che la Giunta comunale determiner le tariffe di cui sopra agevolando i cittadini residenti del Comune di Venezia rispetto i non residenti. La presente non comporta impegno di spesa. Allegato A Comune di Venezia REGOLAMENTO COMUNALE AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. Art. 1 Oggetto, finalit, competenze Art. 2 Conservazione delle ceneri Art. 3 Dispersione delle ceneri Art. 4 Senso Comunitario della morte Art. 5 Procedure Art. 6 Deposito provvisorio Art. 7 Sanzioni amministrative Art. 8 Tariffe Art. 9 Animali di affezione Art. 10 Informazioni ai cittadini Art. 11 Norma transitoria Art. 12 Entrata in vigore Art. 1 Oggetto, finalit, competenze 1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 Marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e della legge regionale della Regione del Veneto 4 marzo 2010, n. 18 recante: Norme in materia funeraria. Richiama altres le norme e direttive compatibili di cui al Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 recante: Approvazione del regolamento di polizia mortuaria e Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, recante: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonch le Circolari del Ministero della Sanit n. 24/1993 e n. 10/1998. 2. Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignit e libert di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione. 3. Competenti per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, conservazione, tumulazione, interramento, dispersione sia in cinerario comune, che in apposita area cimiteriale o in natura, di defunti deceduti nel territorio del Comune di Venezia sono i Servizi Demografici del Comune - Uffici di Stato Civile. 4. Competente per il rilascio dellautorizzazione allaffidamento personale delle ceneri e relativa custodia lUfficio Polizia Mortuaria della Direzione Ambiente del Comune di Venezia. 5. Lautorizzazione alla dispersione in altro Comune va richiesta allUfficiale di Stato Civile del Comune in cui si desidera avvenga la dispersione. 6. Nel caso di defunti deceduti fuori del territorio comunale che su volont espressa, purch documentata secondo le modalit definite dallart.3 della L. 130/2001 e richiamate dallart.47 della L.R. n.18/2010, abbiano richiesto la dispersione nel Comune di Venezia, potr essere rilasciato il relativo accoglimento e contestuale autorizzazione alla dispersione dallUfficiale di Stato Civile del Comune di Venezia. Art. 2 Conservazione delle ceneri 1. Le ceneri, nel rispetto della volont del defunto, possono essere conservate: a) in forma indistinta previo conferimento nel cinerario comune presso il Cimitero Comunale di San Michele in Isola, di Marghera o di Mestre; b) in forma distinta in apposita urna sigillata, che pu essere: b1) tumulata allinterno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure gi in concessione la cui durata prestabilita dalla concessione in essere. A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, lurna pu essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltrech in ossario familiare o nicchia gi in concessione. Nelle celle ossario o cinerario potranno essere tumulate urne a capienza di appartenenti allo stesso nucleo familiare del defunto per cui si acquisisce la concessione, nellordine coniuge, figli, genitori, fratelli del defunto o conviventi comprovati dello stesso. Per ossari multipli o familiari fa fede allatto della richiesta di concessione la o le famiglie per cui si acquisisce la concessione. b2) inumata/interrata solo e in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per linumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm.30 tra lurna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonch un identificativo numerico di fila e fossa. Il servizio di inumazione delle ceneri con il cippo identificativo effettuato dal Gestore, previa applicazione della tariffa da definirsi successivamente allentrata in vigore del presente Regolamento, con Atto di Giunta. b3) consegnata al soggetto affidatario come di seguito disciplinato; consegnata al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal pi vicino al pi lontano entro il 6 grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo; consegnata per la conservazione, nel rispetto della volont della persona defunta, allesecutore testamentario o al rappresentante legale dellassociazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Il luogo ordinario di conservazione dellurna cineraria stabilito nella residenza o nella sede dellaffidatario, il quale pu altres detenerla anche nel luogo del domicilio semprech nel territorio comunale di Venezia. Lurna sigillata dovr essere custodita allinterno dellabitazione o sede, e allesterno dellurna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dellurna cineraria a cura dellEnte Gestore, deve risultare da verbale predisposto, redatto in triplice copia, una sar conservata presso gli uffici comunali competenti, una presso il cimitero e una consegnata al richiedente. In ogni caso di affidamento lufficio di Polizia Mortuaria annota nellapposito Registro delle Cremazioni, le generalit dellaffidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli art. 48, 49 L.R. n. 18/2010. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dallavvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario pu rinunciare a detenere lurna, rendendone comunicazione scritta allufficio che ha rilasciato lautorizzazione che ne prende nota nellapposito Registro. In questo caso lurna sar conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario. E gratuito b4) apposta sopra altra sepoltura inserita in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide sottostante soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potr essere autorizzata esclusivamente in caso di decisione unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti per un massimo di una sola urna cineraria per sepoltura. tariffa b5) deposta in appositi locali situati nei cimiteri in cui vi il crematorio per la conservazione a durata prestabilita. tariffa Art. 3 Dispersione delle ceneri 1. La dispersione vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). 2. La dispersione delle ceneri consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Venezia: a) nellarea a ci destinata posta all'interno dei cimiteri comunali di Mestre Centro, Marghera e San Michele in Isola, denominati GIARDINI DEL RICORDO; b) in aree private, allaperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari; c) in natura nei seguenti luoghi: Bosco di Mestre Mare Adriatico a 700 metri dalla costa Laguna Nord: nella zona retrostante il Cimitero di San Michele lato sud. 3. fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilit in relazione allassenso alla dispersione. 4. La dispersione delle ceneri eseguita dalle seguenti persone: a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente pi prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di pi parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi; b) dallesecutore testamentario; c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; d) dal tutore di minore o interdetto; e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune (gestore). 5. I soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a concordare con lUfficio di Polizia Mortuaria, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalit per la dispersione delle ceneri. 6. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino. La partecipazione alla dispersione di questi ultimi avviene su loro espressa richiesta, formulata al cerimoniere che cura le attivit di vigilanza e annotata nellapposito verbale di cui al punto 10 del presente articolo. 7. E vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. 8. La dispersione o inumazione di urna biodegradabile allinterno dei cimiteri di Venezia riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti ai sensi dellart.13 del Regolamento di Polizia Mortuaria, previa autorizzazione dellUfficiale di Stato Civile. 9. La dispersione nel territorio di Venezia, sia allinterno che al di fuori del cimitero, avverr alla presenza del cerimoniere incaricato dal Comune che provveder alleffettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura del relativo verbale. 10. Il cerimoniere indicato nel presente regolamento comunale ha un ruolo e funzioni differenti rispetto a figure, ugualmente denominate, finalizzate alla celebrazione della persona defunta secondo le ritualit desiderate. Art. 4 - Senso Comunitario della morte 1. Nei seguenti casi, affinch non sia perduto il senso comunitario della morte allestito, allinterno dei cimitero, un metodo di registrazione consultabile riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse: per tutte le persone residenti nel comune di Venezia al momento del decesso; per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia allinterno che allesterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale; per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio; altri casi a richiesta, previa autorizzazione. Art. 5 Procedure 1. La procedura in caso di autorizzazione allaffidamento delle ceneri di cui al presente regolamento la seguente: presentazione di unistanza del coniuge o parente ai sensi dellart.74 c.c. del defunto, nella quale dovr essere allegata ovvero dichiarata la volont del defunto stesso, contenente: i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i; la dichiarazione di responsabilit per la custodia delle ceneri; la dichiarazione di consenso per laccettazione dei relativi controlli da parte dellAmministrazione comunale (in caso lurna sia custodita nel comune di Venezia); il luogo di conservazione; lobbligo di informare lAmministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri. rilascio dellautorizzazione allaffidamento dellurna da parte dellUfficio di Polizia Mortuaria. 2. Lattivit di controllo, di regolare conservazione dellurna, verr espletata dagli ufficio di Polizia Mortuaria. 3. La procedura per le modalit di dispersione delle ceneri, la seguente: presentazione allUfficio di Polizia Mortuaria dellautorizzazione alla dispersione rilasciata dallUfficiale di Stato Civile di Venezia ovvero da altra autorit extracomunale, da parte del soggetto preposto alla dispersione di cui al sopracitato art. 3 comma 4; i dati anagrafici e residenza del/i richiedente/i; la dichiarazione dintento del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi sopracitato art.3 comma 2; lautorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri qualora si tratti di suolo privato; appuntamento col cerimoniere incaricato dal Comune che accompagner la cerimonia redigendone il verbale di dispersione; Art. 6 Deposito provvisorio 1. E consentita la sosta per un periodo massimo di 1 anno dellurna cineraria presso il Cimitero Comunale nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione, a questa verr applicata apposita tariffa. 2. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, laffido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune. Art. 7 Sanzioni Amministrative 1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dallart. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dallart. 2 della Legge 130/01. Art. 8 - Tariffe 1. La misura della tariffa per la dispersione delle ceneri e per il conferimento delle stesse nel cinerario comunale verr, determinata dallAmministrazione comunale nei limiti e con le modalit stabilite dal D.M. 16/05/2006. Art. 9 Animali di affezione Gli Uffici competenti dellAmministrazione comunale di Venezia possono autorizzare la conservazione, la cremazione e la dispersione delle ceneri di animali di affezione. La domanda di autorizzazione alla conservazione, o alla cremazione o alla dispersione delle ceneri espressa dal proprietario dellanimale d'affezione, il quale attesta mediante dichiarazione sostitutiva dellatto di notoriet di esserne lunico detentore. Qualora vi sia pi di un proprietario, tutti gli interessati devono sottoscrivere la domanda per espresso assenso. Alla domanda va allegata la certificazione del medico veterinario che esclude qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Lautorizzazione concessa anche qualora il proprietario abbia espresso questa sua disposizione nella dichiarazione di volont alla cremazione, manifestata secondo le modalit previste dallarticolo 3 della Legge 30 Marzo 2001, n.130. Il trasporto delle spoglie animali per la destinazione allimpianto di cremazione, eseguito a cura dei proprietari o degli aventi causa, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica. Le ceneri derivanti dalla cremazione di animali di affezione sono raccolte singolarmente in unurna, a cura dei proprietari. La conservazione presso la propria residenza od il proprio domicilio consentita previa dichiarazione del proprietario, con espressa indicazione del luogo di deposizione. Lurna contenente le ceneri dellanimale deve essere realizzata secondo modalit che evitino leventuale spargimento del contenuto. La dispersione delle ceneri degli animali di affezione consentita nelle aree previste dal presente Regolamento comunale. La dispersione non pu avvenire in maniera congiunta con quelle del proprietario dellanimale, ma pu essere effettuata nello stesso luogo e nella stessa data in cui avviene quella del proprietario, secondo la volont del defunto. La misura della tariffa per la cremazione e la dispersione delle ceneri degli animali di affezione viene determinata annualmente dallAmministrazione comunale. In caso di disponibilit di spazi, lAmministrazione comunale pu dedicare apposite aree cimiteriali alla conservazione e alla dispersione di animali di affezione. Se non vi sono spazi disponibili, la conservazione delle ceneri di animali di affezione in cimitero non pu essere autorizzata. Art. 10 Informazione ai cittadini 1. Le informazioni relative al presente regolamento sono divulgate mediante il Sito Internet del Comune di Venezia allindirizzo  HYPERLINK "http://www.comune.venezia.it/" www.comune.venezia.it Art. 11 Norma transitoria 1. In attesa di completamento delle aree cimiteriali destinate alla dispersione e al cinerario comunale, le urne saranno conservate in deposito provvisorio nel cimitero comunale. Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo dieci giorni dalla pubblicazione allalbo Pretorio del Comune di Venezia.  La tariffa massima per la dispersione delle ceneri nei cimiteri ai sensi del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 e delle successive modifiche ed integrazioni attualmente pari a Euro 223,93 (186,61 Euro + IVA 37,32). Linumazione dellurna biodegradabile pu essere considerata una particolare forma di dispersione delle ceneri allinterno del cimitero. Tuttavia, nella determinazione della tariffa, su cui c una maggiore discrezionalit non essendo prevista espressamente dal Decreto Ministeriale citato, opportuno considerare lopportunit di stabilirne lammontare in via differenziata per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, fra monumentale e periferico, o per tipologia di sepoltura e per altezza di fila. Da una disamina della casistica nei Comuni italiani, la maggior parte si orienta allapplicazione di una tariffa intorno al massimo previsto per la dispersione delle ceneri allinterno del cimitero (223,93 Euro comprensivi di IVA), con riduzioni consistenti per i residenti). Allo stato, non si rileva unequiparazione allinumazione delle salme.  Ad una rilettura si osserva, che questa disposizione potrebbe essere fortemente limitativa dellaffido personale. Va considerata la possibilit di togliere la dicitura semprech nel territorio comunale di Venezia. Ad esempio, se il potenziale affidatario risiede in altro Comune ci sarebbe impossibile.  Onde evitare comportamenti opportunistici sarebbe preferibile stabilire una tariffa per il conferimento dellurna da parte del soggetto affidatario. Questa potrebbe essere stabilita in misura percentuale rispetto alle altre successive.  Per i due punti (apposta e deposta) si pu considerare lapplicazione del criterio base di cui allarticolo 4 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002: La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, determinata dal Comune in base alle seguenti voci di calcolo: a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura; b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla met di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero. Sul piano nazionale difficilmente reperibile una casistica sullargomento. * La conservazione nel recinto Socrem non equiparabile essendo riservata agli associati ed essendo frutto di una concessione storicamente determinatasi sulla base delle finalit mutualistiche e solidaristiche delle associazioni cremazioniste.  Laggiunta si rende necessaria, altrimenti potrebbe essere possibile un reclamo successivo.  Con le caratteristiche previste dal regolamento C.E.1774/02. Altri riferimenti normativi da considerare: Legge 14 agosto 1991 n. 281 recante: "Legge quadro in materia danimali daffezione e prevenzione del randagismo". Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993) recante: Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.  Le ceneri devono essere integre (indivise), non possono essere suddivise in parti, n unite ad altre ceneri o resti mortali.La dispersione congiunta con le ceneri dellanimale di affezione potrebbe configurare alcune fattispecie di reato punibili nel nostro Paese ai sensi del vigente Codice Penale (si rischiano fino a sette anni di carcere). Si veda in proposito larticolo 410 del Codice Penale rubricato Vilipendio di cadavere.  Non possiamo escludere che in futuro vi siano spazi disponibili.      PAGE  PAGE 10 =?IJ[ # 2 3 4 4 S ' F - / C D L N S ̼ټٝsgh"CJOJQJaJhuhFv$CJOJQJaJhp hFv$CJOJQJaJhFv$CJOJQJaJhp hiBCJOJQJaJhp hf5CJOJQJaJhp h 5CJOJQJaJh2>l5CJOJQJaJhp h CJOJQJaJh|CJOJQJaJhSHCJOJQJaJ(@A% & 4 Y D $ & F h^ha$gdFv$$a$gd $^`a$gdf$^`a$gdf$a$gd $a$gd D E T ([   IJYgdf & Fe^e`gdvgd:gd $ & F hh^ha$gd$ & F hh^ha$gd gd $a$gd $ & F hh^ha$gdFv$$a$gdFv$ $h^ha$gdFv$ AB'();GKMNst};ٮ~qaTDhp hfCJOJQJ]aJhLCJOJQJ]aJhuh CJOJQJ]aJh VsCJOJQJ]aJhuhfCJOJQJ]aJhuhLCJOJQJ]aJhuh"CJOJQJ]aJhuhu6CJOJQJaJhp h"CJOJQJaJh"CJOJQJaJhp h CJOJQJaJhLCJOJQJaJh VsCJOJQJaJ}   !-/13^YZ[mn¶{҈k^O@hh"CJOJQJaJhh[CJOJQJaJh6CJOJQJaJhp h[6CJOJQJaJh"CJOJQJ]aJhp h"CJOJQJ]aJhp h CJOJQJaJhp h[CJOJQJaJh"CJOJQJaJhp h 6CJOJQJaJh VsCJOJQJ]aJhp h CJOJQJ]aJhp h CJOJQJ]aJn~8>@KL\]g|h|   ĸ⨙||l]Nhp h:CJOJQJaJhp h CJOJQJaJhuhv6CJOJQJaJhuhvCJOJQJ]aJhCJOJQJ]aJhuhvCJOJQJaJhuh[6CJOJQJaJh'<CJOJQJaJhuhCJOJQJaJhuha-CJOJQJaJhuh[CJOJQJaJhuh"CJOJQJaJ *56@P]cdq9%DHIķpapUpFp:ph4CJOJQJaJhp h8CJOJQJaJh8CJOJQJaJhp hr^CJOJQJaJhp hfCJOJQJaJhp h CJOJQJaJhj~CJOJQJaJhj~CJOJQJ]aJhuhj~CJOJQJ]aJh4CJOJQJ]aJhuh CJOJQJaJhuhfCJOJQJaJhuh CJOJQJaJhuhj~CJOJQJaJIJSTWXYl|1Mgis ʻqbbbShphh[CJOJQJaJhphh3]CJOJQJaJhphhbCJOJQJaJhphhfCJOJQJaJhphh CJOJQJ]aJh_CCJOJQJ]aJhphh CJOJQJaJhp h[CJOJQJaJh8CJOJQJaJh:(CJOJQJaJhphh:(CJOJQJaJhp hfCJOJQJaJY$%=>E$ & Fed^e`a$gdBgdB$a$gd  $xa$gd`ogdj $xa$gdb & Fe^e`gd3] & Fe^e`gd  %-/0a±xxiZN?hp hjCJOJQJaJhbCJOJQJaJh2]h45CJOJQJaJh2]hbCJOJQJaJhp hNCJOJQJaJhjCJOJQJaJhp hbCJOJQJaJh3]h3]CJOJQJaJ h3]h3]CJOJQJ^JaJ hphh3]CJOJQJ^JaJhphh3]CJOJQJaJhphh[CJOJQJaJhphh:CJOJQJaJ!"'0V#$%.;<=>Eָ֬sdsdsUFh2]hILCJOJQJaJhp h CJOJQJaJh2]h45CJOJQJaJh2]h`oCJOJQJaJhx$eCJOJQJaJhp h`oCJOJQJaJhp hx$eCJOJQJaJhOCJOJQJaJhf$hXgCJOJQJaJhf$h45CJOJQJaJhf$hOCJOJQJaJhjCJOJQJaJhp hOCJOJQJaJEOPSx^ !!!!!Ѳzk_kPhILhILCJOJQJaJhpCJOJQJaJh2]hILCJOJQJaJhpOJQJh2]hd}OJQJh2]hkOJQJh2]h6eCJOJQJaJh2]h6eOJQJhx$eB*OJQJ^Jph!h2]hBB*OJQJ^Jph!h2]h6eB*OJQJ^Jphh2]hBOJQJhx$eOJQJh2]hILOJQJ^ !!!!"""##+#,#$a$gdd}gd $a$gd $a$gdIL$ & Fe^e`a$gdB$ & Fed^e`a$gdB$ & Fed^e`a$gdx$e!!O"P"W"X"g"h"u"v"""""*#,#;#<#H#ĵznbRB3hd}hfCJOJQJaJhsUhd}5CJOJQJaJhsUh 5CJOJQJaJhd}CJOJQJaJhpCJOJQJaJ *hp h CJOJQJaJ *hp h-CJOJQJaJh2]CJOJQJaJh2]hbCJOJQJaJh2]hfCJOJQJaJh2]h-CJOJQJaJhp h-CJOJQJaJhp h CJOJQJaJhp hfCJOJQJaJ,#<#L$J%'''''''''''(y(((($ n^na$gdi$a$gdi$a$gdi$a$gdi $xa$gdi$a$gdd}$ & Fe^e`a$gdsU$a$gdsUH#l#x######$$K$L$$$$$$$$$(%=%A%H%I%J%&&&''''''ĦyjĦyyaXhi5OJQJh;9;5OJQJhd}h aCJOJQJaJhd}hwCJOJQJaJhd}h:CJOJQJaJhd}hMCJOJQJaJhd}hOCJOJQJaJhd}hNCJOJQJaJhd}h`oCJOJQJaJhd}hfCJOJQJaJhd}hr^CJOJQJaJhd}h CJOJQJaJ"'((y(((((((())3)4)[)\)o)p))))))))))))ȶqqqqqqqq`qLqq&hp h[15CJOJQJ\_HaJ hi5CJOJQJ\_HaJ h[15CJOJQJ\_HaJ&hp hi5CJOJQJ\_HaJ hp hiCJOJQJ_HaJhp hiCJOJQJaJ"hp hi5CJOJQJ\aJ(hp hi5B*CJOJQJaJph#hp hi5CJOJQJ_HaJhp hi5CJOJQJaJ()*)R)f))))))*3*4*[*-.0000Z1[122 3gdi$a$gdi$a$gdigdi$ n^na$gdi))******* *!*4*Z*[** +s+|++,,,a-c-j-----.ǶzzkkZ hdhiCJOJQJ^JaJhdhBCJOJQJaJhdh6eCJOJQJaJhdh:*CJOJQJaJhdhiCJOJQJaJhp hiCJOJQJaJ hp hiCJOJQJ^JaJ&hp hi5CJOJQJ\^JaJ h[15CJOJQJ\_HaJ&hp hi5CJOJQJ\_HaJ...W/_///////00 000*0=0I0S0Y0000 11#1[1^1{1ָָ֩ǩvgXhhiCJOJQJaJhp h| CJOJQJaJh| CJOJQJaJhBCJOJQJaJh"CJOJQJaJhp h5MCJOJQJaJhp hiCJOJQJaJhdh fCJOJQJaJhdh"CJOJQJaJhdhiCJOJQJaJh;9;CJOJQJaJhdh5MCJOJQJaJ{11112%222223e3o3}3333 444.4@4D4L4M4445ֻ֬uuueUIhpzCJOJQJaJhp hi5CJOJQJaJhn4hi5CJOJQJaJ#hp hi>*CJOJQJ^JaJ hp hiCJOJQJ^JaJ&hp hi5CJOJQJ\^JaJhp hiCJOJQJaJh"h"CJOJQJaJhCJOJQJaJhhiCJOJQJaJh;9;CJOJQJaJhhf`CJOJQJaJ 3q33@455h7i7;_;<==x@xA2C?C@CDD&>8>@>A>>>>>>>BBア{l]l]K]l?hn4CJOJQJaJ#jh0JCJOJQJUaJhhhpzCJOJQJaJhhhiCJOJQJaJh{>hFCJOJQJaJhpzCJOJQJaJhFCJOJQJaJh{>hpzCJOJQJaJhiCJOJQJaJhp hiCJOJQJaJ#hn4hi5CJOJQJ^JaJ hp h5MCJOJQJ^JaJ hp hiCJOJQJ^JaJBB:BcBBBB1C2C=C>C?CDCaCbCCCCDDDDDDǻxiZiZiKi?h=&CJOJQJaJh!Mh|\CJOJQJaJh!Mh!MCJOJQJaJh!MhiCJOJQJaJhn4hi5CJOJQJaJhp h^CJOJQJaJ&j *hRoh0JCJOJQJUaJ *hRohh^CJOJQJaJhiCJOJQJaJhp hiCJOJQJaJhn4CJOJQJaJhhhiCJOJQJaJhhhn4CJOJQJaJDD:E;Ei?ijikiiiiiiQjXjljmjjjjjjjjjллЗЗteYeYOKhAsjhAs0JUh["CJOJQJaJh["hrfCJOJQJaJh["hiCJOJQJaJ&hp hi5CJOJQJ\^JaJ hAk5CJOJQJ\^JaJ$hp hi0JCJOJQJ^JaJ)jhp hiCJOJQJU^JaJ hp hiCJOJQJ^JaJhrfCJOJQJ^JaJ h["hrfCJOJQJ^JaJjk%mn&n'n+n3nOnnnnnnooooAoQpRpSpBqCqDqorpr_tbtTuUuVuWuXuYuuuuu}yuykgh0jh00JUhG^Yh )jh )0JUhRohCJaJhNHhRohCJaJ *hRohhRohCJaJhRohjhRoh0JU *hhhjh0JUhAshAsCJaJ *hhP CJaJ *hhAsB*CJaJph *hhAsCJaJ&uuwwwwxxxxxxxxx y y yyyyyyyyyyyyy yŹ|xpxpxpxpxl\lRjhn/0JUjhn/UmHnHtHuhn/jh2Uh2hN *h0 *h0hNj *h0hN0JU *h0hI6CJ\aJ *h0hICJ\aJ *h0hICJaJ *h0hIj *h0hI0JUhVh0CJaJ *hVhVCJaJ *hVh0CJaJyyyyyyyyyyyy(y)y*y6y7y8y9y:y;yy$a$gdh]hgd'< &`#$gdYgd8 y&y'y(y*y+y1y2y4y5y6yy hp hiCJOJQJ^JaJh2hV0JmHnHuhn/jhn/0JU hn/0J ,1h. A!n"n#$n% ^  02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHB`B  NormaleCJ_HaJmHsHtH>>  Titolo 1$$@&a$5\BB  Titolo 2$ x@&5LA`L Car. predefinito paragrafoXiX Tabella normale4 l4a 4k 4 Nessun elenco @B@@ Corpo del testo$a$ZC@Z Rientro corpo del testo`^``D^@D i0 Normale (Web)dd[$\$6O"6 iNormal *$1$7$_HBO!2B i Body Text$a$5CJ4\aJ4DOBD istile133dd[$\$ B* ph3fJORJ istile1dd[$\$CJOJQJ^JaJTU@aT iCollegamento ipertestuale >*phX@rX 8Testo nota a pi di paginaCJaJ`` 8$Testo nota a pi di pagina CarattereT&@T 8Rimando nota a pi di paginaH*@@@ 8 Intestazione  %LL 8Intestazione CarattereCJaJB @B 8 Pi di pagina  %NN 8Pi di pagina CarattereCJaJn@n IL Paragrafo elencod^m$CJOJPJQJ^JaJtH 2)@2 '< Numero paginaPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!HRtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tH6r=2%@3'M 5BNe tYI?C K/^|Kx=#bjmo>]F,"BFVzn^3`ե̳_wr%:ϻ[k.eNVi2],S_sjcs7f W+Ն7`g ȘJj|l(KD-ʵ dXiJ؇kZov[fDNc@M!͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6.^ۄ Z *lJ~auԙՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC)^+Ikio ,A*k,GMg,JnO#KtZ妇|1ikBԥ0 jW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rzQL -V 5-nhxL|UviE>fO(8B#6¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍq7ŔRN)z?@G\׶Dž8t4~_`zd kH*N69mYiHE=hK&NaV.˒eLFԕU{D vEꦛdmNU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++T[Xs/7s b1p߃eBoC  d%;x 'hIF'|I{Z.3WSÎBWCdO(, Q݃@o)i ~SFρ(~+ѐnPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!HRtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 36=;C=BF [^_>q7k[p 0 &)>q *,.1 }n I E!H#').{15;BDKhORXbhju y>y=@ABCDFGHJLMOPQSTUVXYZ\^`abdD Y,#( 3EERYhy>y>?EIKNRW[]_c>ajaa>qX#&1!!@  @ 0(  B S  ?H0(    ; DDD BOZZACalibriPowerPlusWaterMarkObject357831064c"$?18 U`@Heading5Heading4 EstremiLeggennn?qnnn?q" "  "  " "4| "| "4} "} "4~ "~ "t "~ ""TQ W/]%0d9?a?q     _h %[8a%0h9?a?q C*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsmetricconverter> *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName m 1. In179 2010 ha40 cm42 in49 L 700 metri la Circolare La Delibera la Giuntala Leggela Legge Costituzionale ProductID                   JS*"*g9k9bFmSmqqqqqqqqqqqqE+,; ! !*!0!R!X!f!l!!!!!!2;@;<<sLLNNS%S``aaQbmbbfgl_lqqqqqqqqqqqq;C=D=jCjCdECFDFEFGVGVJVJV(W```aaWbXbbqqqqqqqqqqqqA y,t=h^`6o(hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h^`6OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`CJOJQJo(hH^`CJOJQJ^Jo(hHo pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`CJOJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h^`6OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`OJQJo(hH *>*^*`>6OJPJQJ^Jo(hH- pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.,,^,`OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`CJOJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`CJOJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h^`OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h^`OJQJo(hH-hp^p`OJQJ^Jo(hHoh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHhP^P`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.]+G 4wc  JGG` J:$V#6`1RG  gkS_ k /_ 5 _ ,9@BiB?F,HSHsIJLIL5MNOC~QsUG^Y(bYdY9[|\2]:]r^ `f` ax$e6e ffZfRohTUk2>l`oAs4s VsTu&uw[Ixypz|v}j~ =& r 8yrfXgp.[rxx4un/{>Iph9vFYu B:(N:~ff$UFtd}jnJ]!i-k_C9hU6G!2 sO "L|d@N8)!MAk3]&GJ:*),X"?45^0iyUp bb@$$$$>q@Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @VerdanaK TimesNewRomanPSMT7.@ Calibri?= *Cx Courier New;Wingdings5. .[`)TahomaA BCambria Math"1ci&Ij&& U%T 2%T 2Qn4bb 2QHX? 2! xxP. Fabio Fuolega`                Oh+'0D    $,4<P.NormalFabio Fuolega13Microsoft Office Word@> @Oxŏ@@6\ %T՜.+,D՜.+,0 hp|  .2b P Titolo 8@ _PID_HLINKSAtEVhttp://www.comune.venezia.it/   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdeghijklmopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@[Data f1Tablen6kWordDocument .SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore@[@[YNGJGMEAUDQTP5==2@[@[Item  PropertiesUCompObj }   F+Documento di Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q